Whistleblowing – Procedura
INDICE
1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
2. CONTESTO E OBIETTIVO DEL DOCUMENTO
2.1. Obiettivi del Documento
2.2. Riferimenti
3. GLOSSARIO
4. RUOLI E RESPONSABILITA’
4.1. I Soggetti Segnalanti
4.2. Oggetto della Segnalazione – le Violazioni
4.2.1. Azioni, Fatti e Condotte che Possono Essere Segnalati
4.2.2. Forma e Contenuti Minimi della Segnalazione con Canali Interni
5. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI
5.1. Segnalazione in Forma Scritta Tramite la Piattaforma wallbreakers
5.2. Segnalazione Scritta Tramite Posta Cartacea
6. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PER CANALI INTERNI
6.1. Ricezione e Registrazione della Segnalazione
6.2.Valutazione Preliminare e Classificazione della Segnalazione
6.3. Verifiche e Indagini Interne
6.4. Riscontro alla Segnalazione
6.5. Conclusione del Processo
6.5.1. Segnalazioni riguardanti il Vertice Aziendale
6.6. Reporting al Vertice Aziendale
6.7. Conservazione delle Segnalazioni e della Relativa Documentazione
7. PRINCIPI GENERALI E TUTELE
7.1. Riservatezza
7.2. Divieto di Ritorsione
7.3. Limitazione di Responsabilità
7.4. Misure di Sostegno
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
9. I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA
9.1. I Canali di Segnalazione Esterni di ANAC
9.2. La Divulgazione Pubblica
10. SISTEMA DISCIPLINARE
11. PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA
1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente Procedura ha lo scopo di descrivere e disciplinare il sistema di segnalazioni implementato da Algis S.p.A. (di seguito anche “Algis S.p.A.” o la “Società”), fornendo opportune indicazioni ai segnalanti per l’effettuazione di una segnalazione e delineandone il relativo processo di gestione.
In particolare, il presente documento:
i. definisce l’ambito di applicazione del sistema di segnalazione;
ii. identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
iii. circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
iv. identifica i canali attraverso cui effettuare le segnalazioni;
v. identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi incluse le tutele per il soggetto segnalante e per il soggetto segnalato, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell’utilizzo dei canali istituiti;
vi. definisce il processo di gestione delle segnalazioni nelle sue varie fasi, identificandone i ruoli, le responsabilità e le modalità operative.
Nel documento si procede inoltre ad illustrare i canali segnalazioni c.d. esterni istituiti a cura dell’Autorità Nazionale di Anticorruzione – ANAC e l’eventualità di c.d. divulgazione pubblica, nonché i relativi presupposti, e limiti, di accesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 15 del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (di seguito il “Decreto”).
La Procedura Whistleblowing si applica ai soggetti interessati in qualità di Segnalante e Segnalato, come di seguito definiti, nonché alle figure e funzioni aziendali identificate dalla Società e coinvolte nella gestione della Segnalazione di Violazione ricevuta.
La presente Procedura si applica a Algis S.P.A.
2. CONTESTO E OBIETTIVO DEL DOCUMENTO
2.1. Obiettivi del Documento
Il Decreto n. 24/2023, ha esteso in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di segnalazioni, in precedenza limitata, per il settore privato, ai soli enti dotati di Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
In particolare, il Decreto individua e disciplina i soggetti segnalanti, l’oggetto delle segnalazioni di violazione, i canali da istituire e prevedere, gli adempimenti e le tutele che le società sono tenute a implementare e garantire, definendone inoltre i criteri e le tempistiche di adeguamento.
Poiché la gestione delle segnalazioni comporta la raccolta e il trattamento di dati personali, trova applicazione la normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali. Tale normativa comprende il Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito “GDPR”) e il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, insieme al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito congiuntamente denominati “Codice Privacy”), nonché delle regole interne definite in materia di Trattamento dei dati personali, quali risultano dal manuale interno che documenta l’attuazione delle regole ed il perseguimento degli obiettivi di cui al GDPR all’interno della società Algis S.p.A.
Si precisa che, nell’impostazione di tale sistema di segnalazioni, la Società ha inoltre tenuto in debita considerazione quanto riportato dalle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” approvate da ANAC con Delibera n°311 del 12 luglio 2023.
La Società intende inoltre mettere a disposizione tale sistema di segnalazioni anche per consentire l’effettuazione di segnalazioni di violazione del Codice di comportamento contro violenze e molestie sui luoghi di Lavoro di Algis S.p.A. a cui si rimanda integralmente.
La presente Procedura costituisce il riferimento per Algis S.p.A. e i principi in essa definiti non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria (così come anche richiamato dal Decreto stesso), di Vigilanza o regolamentari competenti.
2.2. Riferimenti
• Codice per la Protezione dei Dati Personali di Algis S.p.A.
• REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
• Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali
3. GLOSSARIO
Sono di seguito declinate le principali definizioni volte a facilitare una maggiore comprensione della presente norma.
Contesto Lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Gestore delle Segnalazioni: il soggetto gestore delle segnalazioni, ai sensi dell’art. 4 del
D. Lgs. 24 marzo 2023, dovrà essere “una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato”. Tale soggetto potrà coinvolgere anche altre funzioni aziendali, a condizione che sia costantemente garantita la riservatezza dell’identità del Segnalante e siano espressamente autorizzate a trattare dati ai sensi del GDPR.
In Algis S.p.A. tale soggetto è identificato come al Paragrafo 6 “Processo di Gestione delle Segnalazioni per Canali Interni” della presente Procedura.
Segnalazione: comunicazione scritta di informazione sulle Violazioni effettuata dal Soggetto Segnalante, attraverso uno dei canali di segnalazione previsti.
La segnalazione deve avere le forme e i contenuti minimi previsti nel Paragrafo 4.2.2. “Forma e Contenuti Minimi della Segnalazione con Canali Interni”.
Soggetto Segnalante o Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione come meglio delineati al Paragrafo 4.1. “I Soggetti Segnalanti”.
Soggetto Segnalato o Segnalato: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o che è comunque implicata in tale violazione.
Violazione: la Violazione consiste in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo e riconducibili a quanto delineato al Paragrafo 4.2. “Oggetto della Segnalazione – le Violazioni”.
4. RUOLI E RESPONSABILITA’
4.1. I Soggetti Segnalanti
I Soggetti Segnalanti cui la presente Procedura si rivolge sono tutte le persone assunte dalla Società con contratto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, inclusi il contratto di lavoro intermittente, di apprendistato, di lavoro accessorio, o tramite contratto di somministrazione di lavoro, nonché i prestatori di lavoro occasionale di cui all’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50; tutti i lavoratori autonomi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile e del Capo I della l. 22 maggio 2017, n. 81; i collaboratori coordinati e continuativi ai sensi dell’art. 409, n. 3,del codice di procedura civile; gli stagisti, i volontari e i tirocinanti presso la Società; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza (anche di fatto) della Società, gli azionisti, nonché i lavoratori o collaboratori dei soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, i liberi professionisti e i consulenti, che prestino la propria attività presso la Società.
Rientrano tra i Segnalanti anche le persone: (i) il cui rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.
4.2. Oggetto della Segnalazione – le Violazioni
I Soggetti Segnalanti sono tenuti ad effettuare Segnalazioni di Violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio Contesto Lavorativo e relative a:
i. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231;
ii. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all’Allegato al Decreto o della normativa interna di attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (seppur non presenti nell’Allegato al Decreto), relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
iii. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (a titolo esemplificativo, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione Europea);
iv. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato);
v. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.
La Segnalazione dovrà avere ad oggetto:
– Violazioni commesse o che potrebbero essere state commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
– Violazioni non ancora compiute ma che il Segnalante ritiene che potrebbero essere commesse, sulla base di fondati e circonstanziati sospetti;
– Condotte volte ad occultare le Violazioni sopra indicate. Sono escluse:
– le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
– le segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;
– le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate in alcuni settori speciali (servizi finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell’ambiente).
Tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili o denunciabili, non sono inoltre ricomprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).
4.2.1. Azioni, Fatti e Condotte che Possono Essere Segnalati
Al fine di agevolare l’identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di condotte/comportamenti rilevanti:
• promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilità (omaggi, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l’esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (ad es. agevolazione di una pratica);
• manomissione di documenti attraverso la manipolazione o falsificazione di documenti aziendali o documenti ufficiali, al fine di ottenere un vantaggio illecito o ingannare le autorità competenti;
• comportamenti volti a ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
• promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità (omaggi di non modico valore, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) volti a corrompere fornitori o clienti;
• accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;
• violazione della protezione dei dati personali attraverso la raccolta, archiviazione o elaborazione di dati personali dei clienti senza il loro consenso esplicito o senza adottare misure adeguate di sicurezza per proteggere tali dati da accessi non autorizzati o violazioni;
• implementazione di un sistema informatico al fine di eludere le norme europee sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di dati raccolti senza in consenso esplicito dei titolari e trasferimento di essi in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.
4.2.2. Forma e Contenuti Minimi della Segnalazione con Canali Interni
È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata e offra il maggior numero di elementi al fine di consentirne una opportuna gestione e di darne adeguato seguito.
A tale fine, la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a. oggetto: una chiara descrizione della Violazione oggetto di Segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti/comportamenti descritti;
b. Soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti: qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un’agevole identificazione del/i presunto/i autore/i della Violazione segnalata o di altri soggetti eventualmente coinvolti.
Inoltre, il Segnalante potrà indicare/fornire i seguenti ulteriori elementi:
– le proprie generalità;
– eventuale documentazione che possa confermare la fondatezza della Violazione o meglio circostanziarla;
– ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.
Si rammenta che la Segnalazione NON deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali. L’utilizzo di tali espressioni potrà essere sottoposto a cura del Gestore della Segnalazione alle funzioni aziendali competenti per le valutazioni del caso, comprese quelle disciplinari.
Si precisa che la Società accetta altresì Segnalazioni in forma anonima (da intendersi quali Segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del Segnalante), purché presentino gli elementi essenziali di cui sopra ai punti a) e b).
5. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI
Algis ha istituito i seguenti Canali di Segnalazione Interni che consentono Segnalazioni in forma scritta o orale:
5.1. Segnalazione in Forma Scritta Tramite la Piattaforma wallbreakers
La Società Conformemente a quanto previsto dal capo II Decreto legislativo 10 marzo 2023, n.24 ha individuato nella piattaforma denominata wallbreakers (di seguito anche ‘Piattaforma’) lo strumento idoneo per le segnalazioni interne, messa a disposizione da un fornitore di servizi specializzato.
La Piattaforma è strutturata in modo da garantire che:
• durante il processo di segnalazione le informazioni acquisite rispettino i principi di protezione dei dati personali e massima riservatezza. Ciò avviene tramite l’adozione di tecniche di cifratura e l’attuazione di misure di sicurezza tecnico-organizzative definite, valutate ed implementate anche alla luce di una valutazione d’impatto ex art. 35 del GDPR, svolta previamente al trattamento;
• solo il Gestore delle Segnalazioni e le persone coinvolte nella gestione della Segnalazione autorizzate dalla Società al trattamento dei dati personali abbiano accesso alle informazioni rilevanti;
• sia disponibile in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
L’accesso alla Piattaforma può avvenire direttamente, digitando, o copiando in un browser Internet il seguente indirizzo: https://algis.wallbreakers.it/
All’atto dell’accesso alla Piattaforma sono disponibili tutte le istruzioni necessarie per procedere all’invio di una Segnalazione anche anonima.
all’invio di una Segnalazione, la Piattaforma fornisce una ricevuta della segnalazione di 16 aratteri. Con tale codice di ricevuta è possibile verificare lo stato della segnalazione, ottenere informazioni sull’esito e, se desiderato, comunicare anche in modo anonimo con il Gestore delle Segnalazioni.
Il Gestore delle Segnalazioni accede alla Piattaforma per consultare tutte le Segnalazioni ricevute e svolgere le attività di verifica.
5.2. Segnalazione Scritta Tramite Posta Cartacea
La Segnalazione può essere effettuata per iscritto a mezzo lettera cartacea, all’indirizzo di posta ordinaria: Algis S.p.A. – S.S Casale – Vercelli, n. 100 – 15033 Casale, all’attenzione del Gestore delle Segnalazioni (come identificato alla Paragrafo 6 della Procedura), con la seguente modalità: utilizzo di due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (qualora si intenda effettuare un Segnalazione non anonima); la seconda con la Segnalazione (in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al Gestore delle Segnalazione (come identificato al Paragrafo 6 della Procedura). Tale Segnalazione sarà poi inserita nell’apposito Registro delle Segnalazioni di cui al Paragrafo 6.1 “Ricezione e Registrazione della Segnalazione”.
6. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PER CANALI INTERNI
Algis S.p.A. ha identificato, ai sensi dell’art. 4 del Decreto, l’ufficio del personale/amministrativo come Gestore delle Segnalazioni quale soggetto espressamente autorizzato a trattare i dati di cui al presente processo ai sensi dell’art. 29 e 32 del GDPR.
Il responsabile del trattamento già nominato incaricherà ex art. 29, tutte le persone coinvolte nella gestione della Segnalazione , in base alle necessità di indagine del caso di specie.
Tali soggetti hanno ricevuto adeguata e specifica formazione professionale anche in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.
I Canali di Segnalazione Interni assicurano tramite misure organizzative (mediante precise istruzioni formalizzate nelle nomine/autorizzazioni, come previsto al paragrafo 8) e misure tecniche (anche mediante strumenti di crittografia), la protezione dei dati personali e la riservatezza:
(i) dell’identità del Segnalante e del Segnalato;
(ii) del contenuto della Segnalazione;
(iii) della documentazione relativa alla segnalazione.
(iv) Il Gestore delle Segnalazioni:
• darà diligente avviso di ricezione e diligente seguito alla Segnalazione;
• adotterà misure per verificare la completezza e fondatezza delle informazioni;
• manterrà le interlocuzioni con il Segnalante e potrà richiedere, se necessario, integrazioni o ulteriori confronti ed approfondimenti;
• potrà interfacciarsi con altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria e analisi della Segnalazione, nell’assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Procedura;
• potrà svolgere attività di indagine anche con il coinvolgimento di consulenti esterni, nell’assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Procedura.
Laddove il Gestore delle Segnalazioni versi in un’ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica Segnalazione (in quanto, ad esempio, Soggetto Segnalato o voglia qualificarsi come Segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per accedere ai Canali di Segnalazione Esterna ad ANAC (di cui al Paragrafo 9.1), non potendo essere assicurato che alla Segnalazione sia dato efficace seguito.
Nei casi in cui la Segnalazione sia relativa a Violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e/o violazioni del Modello 231 (di cui al punto i) paragrafo 4.2. “Oggetto della Segnalazione – le Violazioni”) e non riguardi Violazioni ascrivibili all’Organismo stesso, a uno dei suoi componenti o al Segretario (Responsabile della Direzione Compliance), il Gestore delle Segnalazioni informerà tempestivamente l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 attraverso il Segretario, con flussi informativi che dovranno riguardare anche tutte le successive fasi del seguito della Segnalazione.
Viene di seguito delineato il processo di gestione delle Segnalazioni, con particolare riferimento alle seguenti fasi:
• ricezione e registrazione della Segnalazione;
• valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione;
• verifiche e indagini interne;
• riscontro alla Segnalazione;
• conclusione del processo;
• reporting al Vertice Aziendale;
• conservazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione.
Nel caso in cui la Segnalazione sia presentata a un soggetto diverso rispetto al Gestore delle Segnalazioni e qualificata come Segnalazione oggetto della presente Procedura dallo stesso Soggetto Segnalante, oppure la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti, tale soggetto dovrà trasmetterla al Gestore delle Segnalazioni, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia scritta della trasmissione al Segnalante.
Diversamente, se il Segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumile dalla Segnalazione, detta Segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria, non oggetto della presente Procedura.
6.1. Ricezione e Registrazione della Segnalazione
A seguito della Segnalazione pervenuta attraverso i Canali Interni, il Gestore delle Segnalazioni invierà al Segnalante avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della Segnalazione stessa. Tale principio non si applica nel caso di segnalazione anonima effettuata a mezzo lettera cartacea.
Si precisa che tale avviso di ricevimento non costituisce una conferma dell’ammissibilità della Segnalazione.
All’atto della ricezione di una Segnalazione con canale diverso rispetto alla Piattaforma, il Gestore delle Segnalazioni provvederà ad inserire la Segnalazione all’interno della Piattaforma stessa che attribuirà un numero identificativo progressivo che ne consenta l’identificazione univoca.
La Piattaforma funge anche da Registro delle Segnalazioni e contiene almeno i seguenti campi che si aggiornano coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente Procedura:
• Id/protocollo identificativo;
• data di ricezione;
• canale di ricezione della Segnalazione;
• classificazione della Segnalazione, secondo gli esiti della fase di valutazione di cui al paragrafo 6.2. “Valutazione Preliminare e Classificazione della Segnalazione”;
• data avvio indagine (qualora prevista);
• conclusione.
6.2. Valutazione Preliminare e Classificazione della Segnalazione
Il Gestore della Segnalazione provvede tempestivamente alla presa in carico e alla analisi preliminare della Segnalazione ricevuta.
Se necessario, e laddove le modalità di Segnalazione lo consentano, il Gestore della Segnalazione potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione a supporto al Soggetto Segnalante, al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e concludente della Segnalazione, sempre per il tramite dei canali a ciò dedicati.
A seguito di tali analisi e valutazione preliminari, il Gestore della Segnalazione provvede a classificare la Segnalazione in una delle seguenti categorie, che implicheranno un diverso e specifico workflow di gestione della Segnalazione stessa:
a) Segnalazione non rilevante: la Segnalazione non riconducibile a Violazioni ammissibili di cui alla presente Procedura o effettuata da soggetti non rientranti nei Soggetti Segnalanti, a meno di quelle che rientrano nel punto d) seguente;
b) Segnalazione non trattabile: a conclusione della fase di esame e/o a seguito dell’eventuale richiesta di ulteriori informazioni, non è stato possibile raccogliere sufficienti informazioni al fine di potere procedere con ulteriori indagini;
c) Segnalazione rilevante e trattabile: in caso di Segnalazioni che si confermino sufficientemente circostanziate e attinenti al perimetro della presente Procedura, il Gestore della Segnalazione dà avvio alla fase di verifica e indagine, descritta al paragrafo successivo;
d) Segnalazione non rilevante trattabile: la Segnalazione non riconducibile a Violazioni ammissibili di cui alla presente Procedura o effettuata da soggetti non rientranti nei Soggetti Segnalanti che si confermi sufficientemente circostanziata da meritare un approfondimento. Il Gestore della Segnalazione in tali casi procederà comunque alle opportune verifiche coinvolgendo, ove necessario, le altre Funzioni aziendali ritenute competenti.
6.3. Verifiche e Indagini Interne
Al termine della fase di valutazione preliminare, laddove la Segnalazione ricevuta sia stata classificata come “rilevante e trattabile” o “non rilevante trattabile”, il Gestore delle Segnalazioni procederà con l’avvio delle verifiche e indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati.
Il Gestore delle Segnalazioni si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o documentazione al Soggetto Segnalante, nonché di coinvolgerlo in fase di istruttoria e fornire allo stesso eventuali informazioni circa avvio e stato avanzamento dell’istruttoria.
Il Segnalato può essere sentito (o sua richiesta viene sentito) nel processo di gestione della Segnalazione, anche attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
Nell’ambito dell’attività istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi del supporto di strutture/Funzioni aziendali adeguatamente qualificate (anche acquisendo atti e documenti) e/o di consulenti esterni (fornendo le dovute garanzia di riservatezza e tutele); le attività di verifica svolte saranno inoltre espletate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In ogni caso, le attività di verifica svolte saranno inoltre espletate nel rispetto e nei limiti della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché della normativa in materia di controlli a distanza ex art. 4 della l. 300/1970 ss.mm. (c.d. Statuto dei Lavoratori) e di divieto di indagine sulle opinioni dei lavoratori, ed ex art. 8 della l. 300/1970 e dell’art. 10 del d.lgs. 276/2003.
6.4. Riscontro alla Segnalazione
Entro 3 (tre) mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro
3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni provvede a dare riscontro al Segnalante, se identificabile, mediante piattaforma o altro mezzo idoneo relativamente alla Segnalazione in merito al seguito che è stato dato o che s’intende dare alla Segnalazione.
Tale riscontro può consistere, ad esempio, nella comunicazione dell’archiviazione, nell’avvio di un’inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un’autorità competente per ulteriori indagini; il medesimo riscontro, può anche essere meramente interlocutorio, giacché potrà consistere nella comunicazione delle informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intendono intraprendere e lo stato di avanzamento dell’istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l’istruttoria, anche gli esiti della stessa dovranno comunque essere comunicati alla persona Segnalante.
6.5. Conclusione del Processo
All’esito della fase di analisi, il Gestore delle Segnalazioni redige un rapporto scritto in cui dovranno risultare:
a) gli elementi descrittivi della Violazione (es: luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova e documentali);
b) le verifiche svolte, gli esiti delle stesse e i soggetti aziendali o terzi coinvolti nella fase di analisi;
c) una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni;
d) l’esito e la conclusione dell’analisi.
In esito all’attività di verifica ed indagine di cui sopra, il Gestore delle Segnalazioni:
(i) laddove ravvisi elementi di fondatezza della Segnalazione, si rivolge alle funzioni aziendali competenti (anche condividendo il rapporto predisposto) perché queste individuino e intraprendano le conseguenti iniziative (anche disciplinari e/o giudiziali), di loro esclusiva spettanza;
(ii) laddove, invece, ravvisi elementi di manifesta infondatezza della Segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione;
(iii) laddove, infine, ravvisi elementi di effettuazione con dolo o colpa grave della Segnalazione manifestamente infondata, provvede come sopra previsto sub (i) e dispone l’archiviazione come sopra previsto sub (ii).
Nei casi in cui la Segnalazione sia relativa a Violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231 (di cui al punto i) paragrafo 4.2. “Oggetto della Segnalazione – le Violazioni”), il Gestore delle Segnalazioni trasmetterà all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, tramite il Segretario dello stesso, il suddetto rapporto, per eventuali sue osservazioni/raccomandazioni.
6.5.1 Segnalazioni riguardanti il Vertice Aziendale
In caso di Segnalazioni che riguardino i soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari o altre azioni, il Gestore delle Segnalazioni coinvolge immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.
In caso di Segnalazioni che riguardino il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l’Amministratore Delegato e/o amministratore con deleghe, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.
In caso di Segnalazioni che riguardino un componente del Collegio Sindacale e/o riguardi l’Organismo di Vigilanza o un suo componente, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Presidente del Collegio Sindacale ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di Segnalazioni che riguardino il Presidente del Collegio Sindacale, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al componente del Collegio Sindacale più anziano di nomina ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6.6. Reporting al Vertice Aziendale
Gli esiti delle valutazioni di tutte le Segnalazioni ricevute confluiranno in una reportistica ad hoc che sarà oggetto di informativa su base periodica al Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale.
Il Gestore delle Segnalazioni ha la responsabilità di informare tempestivamente l’Organo Dirigente, il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (qualora già non precedentemente informato in quanto la Segnalazione in questione non è risultata rilevante ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001), circa l’esito delle indagini e valutazioni effettuate rispetto alle Segnalazioni rivelatesi fondate.
6.7. Conservazione delle Segnalazioni e della Relativa Documentazione
Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, o fino a conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del Segnalato o del Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del Decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR (limitazione della conservazione) e 3, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 51 del 2018.
7. PRINCIPI GENERALI E TUTELE
Di seguito si riportano i principi e le tutele che la Società si impegna a garantire nel processo di gestione delle Segnalazioni.
La corretta gestione del sistema di Segnalazioni supporterà la diffusione di una cultura dell’etica, della trasparenza e della legalità all’interno di Acciaierie d’Italia. Tale scopo può essere solo raggiunto se i Segnalanti hanno a disposizione non solo i canali di segnalazione, ma anche la garanzia di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di altri esponenti della Società o di rischiare di vedere la propria Segnalazione inascoltata.
La società a tal fine tutela il Segnalante garantendo la riservatezza sulla sua identità e prevedendo espressamente il divieto di atti di ritorsione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, coerentemente alle previsioni del Decreto, oltre alle limitazioni di responsabilità di cui all’art. 20 del Decreto.
Tali tutele e le misure di protezione previste dal Decreto in favore del Segnalante si applicano, soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
– il Segnalante, al momento della Segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, aveva fondato motivo di ritenere che le Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di applicazione riportato nel paragrafo 4.2. – “Oggetto della Segnalazione – le Violazioni”,
– la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della presente Procedura, nonché delle disposizioni del Decreto (in particolare, utilizzando i Canali, nel rispetto delle relative condizioni e modalità di accesso).
Tali tutele non sono garantite qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Inoltre, tali tutele e misure di protezione si applicano anche in favore:
– dei cosiddetti “facilitatori”, ovvero le persone fisiche che, operanti nel medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante, lo assistono nel processo di segnalazione;
– delle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
– dei colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo e che hanno con quest’ultimo un rapporto stabile e abituale;
– degli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante.
A tali soggetti la presente Procedura fa sintetico riferimento anche come “Altri Soggetti Tutelati”.
Eventuali comportamenti in violazione delle tutele previste in favore del Segnalante e degli ulteriori soggetti sopra indicati potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile e potrà essere sanzionata da ANAC con una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 21 del Decreto.
7.1. Riservatezza
La Società garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante, del Segnalato, degli eventuali facilitatori e degli altri soggetti menzionati nella Segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della Segnalazione e della documentazione ad essa allegata.
L’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi – direttamente o indirettamente – tale identità non può essere rivelata senza l’espresso consenso del Segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito.
Inoltre, l’identità del Segnalante:
• nell’ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale;
• nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
• nell’ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.
È inoltre dato avviso al Segnalante per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell’identità del Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sia indispensabile alla difesa del Segnalato.
L’identità del Segnalato, del facilitatore e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella Segnalazione sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del Segnalante al presente paragrafo.
7.2. Divieto di Ritorsione
I Segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una Segnalazione rispettando le condizioni per l’applicazione delle tutele ex Decreto. Anche gli Altri Soggetti Tutelati non possono subire alcuna forma di ritorsione a causa del ruolo assunto nell’ambito del processo di Segnalazione o del particolare rapporto che li lega al Segnalante (che abbia effettuato una segnalazione nel rispetto delle condizioni per l’applicazione delle tutele ex Decreto).
Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
A titolo esemplificativo, possono essere considerate ritorsioni, in presenza di tutti i requisiti della relativa nozione sopra riferita:
• il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
• la retrocessione di grado o la mancata promozione (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta promozione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
• il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
• la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
• le note di merito negative o le referenze negative;
• l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
• la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
• la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
• la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta conversione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
• il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detto rinnovo, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
• i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
• l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
• la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
• l’annullamento di una licenza o di un permesso;
• la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
I Segnalanti e gli Altri Soggetti Tutelati che ritengano di subire ritorsioni potranno, secondo le modalità previste dalla stessa di cui al Paragrafo 9.1, comunicarlo ad ANAC per i provvedimenti sanzionatori di sua competenza
7.3. Limitazione di Responsabilità
Non è punibile il Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, qualora, (i) al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per
svelare la violazione; e (ii) la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità).
In ogni caso, la responsabilità penale, civile o amministrativa non è esclusa per i comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica, o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
7.4. Misure di Sostegno
È istituto presso ANAC l’elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno.
Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si precisa che i dati personali della Segnalazione, del Segnalante e del Segnalato (questi ultimi considerati “interessati” ai sensi dell’art. 4 GDPR) sono trattati in conformità al GDPR ed al Codice Privacy.
In particolare:
• le attività di trattamento legate alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 5 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali), 25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita) e 35 (Valutazione d’impatto sulla protezione di dati personali) del GDPR;
• prima di inviare la Segnalazione attraverso la Piattaforma, il Segnalante può consultare l’apposita informativa redatta ai sensi del GDPR, che rende informazioni sulle finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, sulla durata della conservazione, sulle categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati nell’ambito della gestione della Segnalazione e sui diritti riconosciuti al Segnalante dal GDPR.
• la base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto la Società ai sensi del Decreto;
• i dati personali saranno trattati all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server ubicati all’interno del medesimo. Eventuali trasferimenti di dati extra SEE saranno in ogni caso gestiti in ottemperanza a quanto previsto dal Capo V del GDPR;
• come indicato nell’informativa privacy fornita agli interessati, i dati personali vengono trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità che giustificano la raccolta e il trattamento (ad esempio, raccolta e gestione della Segnalazione) e successivamente vengono cancellati o anonimizzati secondo le tempistiche di conservazione stabilite;
• sono adottate misure tecniche (cifratura nell’ambito della Piattaforma) e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità alla normativa vigente, sia durante la trasmissione della Segnalazione sia durante l’analisi, la gestione e l’archiviazione della stessa;
• l’esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato relativamente ai propri dati personali trattati nel contesto del processo di whistleblowing è escluso ai sensi dell’articolo 2-undecies del Codice Privacy nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla “riservatezza dell’identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro”.
L’accesso ai dati personali delle Segnalazioni è concesso solo al Gestore della Segnalazione già autorizzato ai sensi del GDPR, limitando la comunicazione delle informazioni riservate e dei dati personali a terzi solo quando sia necessario.
Titolare del Trattamento è la società Algis spa; il Responsabile del trattamento il dott. Andrea Scagliotti legale rappresentante della società, che ha nominato apposito responsabile interno per la gestione delle segnalazioni inoltrate attraverso il canale di segnalazione interno. Titolare e Responsabili sono contattabili ai seguenti indirizzi e-mail privacy@andremaurice.it oppure postale della sede in Strada Casale-Vercelli 100, Casale M.to Fraz. Popolo
9. I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA
9.1.I Canali di Segnalazione Esterni di ANAC
Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell’Unione Europea di cui ai punti ii), iii), iv), e v) del precedente Paragrafo 4.2. “Oggetto della Segnalazione – le Violazioni” e ricorra una delle seguenti condizioni:
– qualora non sia stato istituito un canale di segnalazione interna ovvero quando lo stesso, anche se previsto, non è attivo;
– quando il canale interno adottato non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto;
– quando la Segnalazione effettuata con canale interno non ha avuto seguito;
– quando il Segnalante ha fondati motivi – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti – di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione con canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
– quando il Segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti – di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse,
il Segnalante potrà effettuare una Segnalazione c.d. esterna, mediante uno dei canali messi a disposizione dall’ANAC che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del Segnalante, del Segnalato, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.
Le Segnalazioni c.d. esterne possono essere effettuate, attraverso gli strumenti adottati da ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing), in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC è trasmessa a quest’ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.
9.2. La Divulgazione Pubblica
Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell’Unione Europea di cui ai punti ii), iii), iv), e v) del precedente Paragrafo 4.2. “Oggetto della Segnalazione – le Violazioni” e quando ricorra una delle seguenti condizioni:
– il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione attraverso i Canali Interni e i canali esterni, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
– il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti – di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un’ampia risonanza per impedirne gli effetti);
– il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti – di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.
In ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa,
il Segnalante può effettuare una Divulgazione Pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
10. SISTEMA DISCIPLINARE
Si rammenta che l’eventuale mancato rispetto di quanto contenuto nella presente Procedura può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, nelle ipotesi previste dalla legge.
A tale riguardo si chiarisce che la Società potrà irrogare sanzioni disciplinari così come previste dal Codice Disciplinare della Società, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento applicabile e dal Modello 231, a coloro i quali:
• commettano ritorsioni nei confronti del Segnalante, ostacolino o tentino di ostacolare le Segnalazioni, violino gli obblighi di riservatezza come sopra descritti;
• non abbiano effettuato l’attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.
11. PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA
La presente Procedura è esposta e resa facilmente visibile presso le sedi aziendali e pubblicata sul sito web di Andremaurice, nella seguente sezione dedicata https://www.andremaurice.it/privacypolicy/ ed è inoltre comunicata ai dipendenti, resa disponibile presso l’ufficio personale/amministrativo.